Tutela del patrimonio
L'ordinamento giuridico consente di tutelare in parte o in tutto il patrimonio personale da aggressioni di soggetti terzi, talora legittime e talora anche illegittime, posto che il principio generale sancito dall'articolo 2740 del codice civile impone che il debitore risponda dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, mentre le limitazioni della responsabilità patrimoniale non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Orbene, gli strumenti utilizzabili nell'ambito del nostro ordinamento privatistico sono il fondo patrimoniale (riservato ai coniugi e limitato solo ad alcuni beni), i fondi destinati di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, e il trust: quest'ultimo istituto, a tutt'oggi estraneo al nostro ordinamento, viene ritenuto lecito ed utilizzabile sulla base di convenzioni internazionali, sottoscritte anche dallo Stato italiano, e di pronunzie della magistratura ordinaria in materia, che riconoscono l'operatività del trust anche sul territorio della Repubblica e per i cittadini italiani, ancorchè occorra sempre fare riferimento ad un ordinamento straniero che regoli espressamente il trust.
L'utilizzo di tali strumenti, proprio per la loro capacità di incidere in deroga su principi generali dell'ordinamento giuridico, deve sempre formare oggetto di specifica consulenza in materia, ricordando sempre che gli strumenti stessi non possono essere utilizzati per intenti elusivi (o peggio ancora di evasione fiscale), ma solo per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela, così come dispone l'art. 1322 del codice civile; ed è appunto la valutazione di tali interessi che deve essere attentamente vagliata dal professionista di riferimento.